Aggiornamento RAGIONERIA
Circolare 14 ottobre 2021
Incremento FSC per potenziamento servizi sociali: vincolo di destinazione e rendicontazione spesa
Premessa
Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), e precisamente con il comma 792 dell’art. 1, sono state stanziate, a partire dal 2021, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario.
Ora con il DPCM del 1° luglio 2021 (di seguito DPCM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021, che andremo ad analizzare in questa sede, sono stati definiti, per il 2021, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio del livello dei servizi offerti e dell'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. Vediamo allora di cosa si tratta e cosa comporta a livello contabile.
I contenuti del DPCM
Il DPCM definisce gli obiettivi di servizio di ciascun Comune per l'anno 2021, sulla base della nota tecnica recante “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto” (di seguito nota tecnica), allegata al medesimo provvedimento, con il dichiarato intento di potenziare i servizi sociali nei Comuni ove sono più carenti, garantendo così una maggiore uniformità dell’offerta a livello nazionale.
La nota tecnica prevede che i Comuni sono tenuti a destinare, nel 2021, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario (riportato nella colonna A dell’allegato 1 al DPCM), nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Siamo in presenza di un vero e proprio vincolo di destinazione, solo di competenza e non di cassa, in quanto si tratta di entrate finalizzate al finanziamento di una generale categoria di spesa, come spiegato nella nostra circolare Ragioneria 22 settembre 2021, a cui si rimanda per l’approfondimento. Infatti, il menzionato comma 792 prevede il recupero delle somme non destinate alle finalità imposte dalla norma, a valere sul FSC attribuito ai singoli Comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’interno o, in caso di incapienza delle predette assegnazioni finanziarie, sui riversamenti IMU effettuati ai Comuni dall’Agenzia delle Entrate.
L’incremento effettivo del FSC del 2021 è quello riportato nella colonna B dell’allegato 1 al DPCM, che coincide con il dato riportato al rigo D6 del prospetto di calcolo del FSC dell’anno 2021 (reperibile al seguente link: prospetto calcolo FSC 2021).
Tuttavia, tali risorse non sono da considerarsi integralmente aggiuntive per tutti i Comuni, in quanto una parte delle stesse, per alcuni enti, vengono riconosciute per compensare le minori risorse derivanti dal cambio della metodologia dei fabbisogni standard operato per l’anno 2021 e, in ogni caso, per mantenere inalterato il livello del servizio già offerto.
Ma quale è, allora, la quota di risorse vincolate da utilizzare per lo sviluppo dei servizi sociali ? Il dato da prendere in considerazione è quello della colonna F dell’allegato 1 al DPCM, a condizione però che il dato riportato nella colonna A del medesimo allegato, relativo al fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021, sia superiore alla spesa storica riclassificata per servizi sociali utilizzata ai fini del calcolo del fabbisogno standard 2021. Quindi, solo i Comuni che ricadono in questa situazione saranno tenuti alla rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive di cui alla colonna F e dovranno rispettare il vincolo di destinazione sui predetti fondi assegnati.
Non è previsto l’obbligo di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse aggiuntive per i Comuni che, pur non raggiungendo l’obiettivo di servizio, registrano un’assegnazione di risorse aggiuntive inferiori a 1.000,00 euro.
Il Legislatore impone quindi, per il 2021, un incremento di spesa ai soli Comuni che hanno una spesa storica non adeguata in quanto inferiore al fabbisogno standard.
Occorre evidenziare che per il 2021, considerato che il DPCM è stato pubblicato a settembre, con notevole compressione della capacità programmazione della spesa, la somma da utilizzare per il potenziamento dei servizi sociali, ricorrendone i presupposti, è determinata dalla più favorevole colonna F e non dalla colonna D del medesimo allegato, da prendere altrimenti in considerazione. Questa è un’importante indicazione per i prossimi esercizi allorquando, come previsto dal DPCM, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio saranno definiti, con analogo provvedimento, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
Come si calcola la spesa storica riclassificata per servizi sociali utilizzata ai fini del calcolo del fabbisogno standard 2021 ? Occorre in buona sostanza riclassificare il Questionario SOSE dei fabbisogni standard FC40U (dati relativi al personale e dati contabili) già trasmesso dagli enti, contenente i dati, considerati alla data del 27 ottobre 2020, e relativi all’anno 2017, secondo lo schema riportato nella nota tecnica allegata al DPCM e che riproduciamo di seguito:
+/-
Voci questionario FC40U (colonna H)
+
T17 + T10 − T14
+
S16 − S04 − S05 − S06 + S07
=
SPESA CORRENTE DA CERTIFICATO CONSUNTIVO RICLASSIFICATA
+
T14
−
T10
+
X12
−
S02
=
SPESA CORRENTE PRIMARIA RICLASSIFICATA
+
S03
=
SPESA CORRENTE LORDA RICLASSIFICATA
−
T18
−
T19
−
T20
−
S13
−
X03
−
X09
−
X11
=
SPESA CORRENTE NETTA RICLASSIFICATA
+
QUOTA DELLA SPESA DELL'UNIONE/COMUNITA' MONTANA ECCEDENTE I TRASFERIMENTI RICEVUTI DAI COMUNI
=
SPESA CORRENTE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD
I dati da prendere in considerazione ai fini della compilazione della sopra riportata tabella sono solo quelli della colonna H del Questionario, riferiti appunto alla funzione “Altri servizi nel settore sociale (inclusi i servizi per l'infanzia e per i minori)”, che non comprendono i dati degli asili nido, indicati nella precedente colonna G.
Laddove il Questionario FC40U presentasse dei dati non corretti, è possibile apportare delle modifiche previa richiesta di riapertura del Questionario alla SOSE S.p.a., da indirizzare a fabbisognistandard@sose.it . Chiaramente, ai fini dei calcoli che stiamo illustrando si dovrà tenere conto del Questionario come eventualmente modificato.
Il calcolo deve essere effettuato quanto prima al fine verificare l’obbligo o meno di destinare le risorse aggiuntive vincolate, entro la rimanente parte del corrente esercizio (pena la restituzione), alle finalità imposte dalla norma, impegnando contabilmente la relativa spesa.
Ricordiamo infine che l’incremento del FSC introdotto dal comma 792 prevede lo stanziamento, a livello nazionale, delle seguenti risorse:
anno 2021: € 215.923.000
anno 2026: € 442.923.000
anno 2022: € 254.923.000
anno 2027: € 501.923.000
anno 2023: € 299.923.000
anno 2028: € 559.923.000
anno 2024: € 345.923.000
anno 2029: € 618.923.000
anno 2025: € 390.923.000
anno 2030 (e successivi): € 650.923.000
Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024, nelle more della definizione delle nuove assegnazioni, si consiglia di riproporzionare, per il triennio in questione, le somme attribuite nel 2021 in base alle risorse stanziate a livello nazionale.
Casi pratici
Esempi
ALLEGATO 1 DPCM
Totale spesa storica riclassificata questionario FC40U
Quota incremento FSC 2021 da vincolate al potenziamento dei servizi sociali
Spiegazione
Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 (A)
Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016 (B)
Risorse effettive aggiuntive (F =
Minimo (D,E))
caso A
1.000.000,00
50.000,00
10.000,00
1.200.000,00
0,00
totale spesa storica riclassificata
non inferiore a (A): nessun vincolo
caso B
1.000.000,00
50.000,00
10.000,00
900.000,00
10.000,00
totale spesa storica riclassificata
inferiore a (A):
vincolare tutto l’importo della colonna (F)
caso C
1.000.000,00
50.000,00
10.000,00
998.000,00
2.000,00
totale spesa storica riclassificata
inferiore a (A):
vincolare parte importo colonna (F) nel limite della differenza tra (A) e totale spesa storica riclassificata
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